1. Nei confronti delle persone il cui nominativo risulta essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per avere preso parte attiva a episodi di violenza su persone o su cose in occasione di manifestazioni sportive agonistiche, ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, e agli articoli 5 e 6 della presente legge, il questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, anche specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
2. Al fine di cui al comma 1, il questore del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato notifica all'interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia avanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero al giudice competente per l'emissione del provvedimento. Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'applicazione del divieto di cui al comma 1 per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, stabilito in
1. Su proposta del questore, notificata all'interessato, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 1 o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in caso di minore età, può, con decreto motivato a pena di nullità, chiedere al giudice per le indagini preliminari di prescrivere alle persone alle quali è imposto il divieto previsto dal citato comma 1 dell'articolo 1, di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o nel comando di
1. Il contravventore alle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 1 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a 1.500 euro.
1. I provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e all'obbligo di comparizione in concomitanza con le stesse, nei limiti temporali previsti dalla presente legge. Gli stessi provvedimenti sono revocabili in ogni momento, anche su istanza dell'interessato, da parte dell'autorità giudiziaria che li ha emessi.
2. All'esito del giudizio direttissimo e valutata la personalità del condannato, il giudice, solo su istanza di parte, può sostituire al divieto e all'obbligo di cui al comma 1 l'obbligo di un impegno sociale presso organizzazioni di volontariato o strutture pubbliche.
3. L'impugnazione della sentenza ovvero dell'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lancia corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive agonistiche, viene trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi che possono essere idonei a creare pericolo per le persone, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.
1. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 6 della presente legge.
1. Per i reati di cui all'articolo 7 si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
1. Gli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 7, 7-bis, 8, 8-bis e 8-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.